Stupore per la caccia in deroga 2009/10

Via libera a maggioranza in consiglio regionale al provvedimento che disciplina le regole per l’esercizio dell’attivita’ venatoria lombarda per la stagione 2009-2010.
Purtroppo quest'anno verrà autorizzata la caccia anche alle specie Pispola, Prispolone e Frosone, oltre ai "tradizionali" Fringuello e Peppola.
Questa nuova legge per la caccia in deroga reitera quelle denunciate dall’Unione europea e cassate dalla Corte Costituzionale in quanto illegittime.

Una norma europea – e quindi di rango superiore a qualsiasi norma nazionale o regionale – disciplina la caccia e protegge alcune specie di uccelli. In deroga a tale norma puo’ esserne consentita eccezionalmente la caccia solo a determinate condizioni, molto restrittive.
Rispetto all’ultima stagione venatoria, la novità principale quest’anno sta nella possibilita' di cacciare anche la Pispola per un numero complessivo massimo di 50 mila esemplari (5 capi giornalieri massimi e 10 stagionali per ciascun cacciatore). Via libera anche all'inserimento del Frosone tra le specie cacciabili, per un numero complessivo massimo di 32 mila esemplari (5 giornalieri, 10 stagionali).

Questo uccellino è uno splendido fringuello dal piumaggio variopinto e dal poderoso becco in grado di frantumare anche i semi più duri di cui si nutre. Molto schivo, abita le dense foreste di querce del centro Europa, che lascia in autunno per svernare in piccoli stormi in Italia. Protetto sin dal 1982 dalla legislazione italiana ed europea, il Frosone non è quest'anno sfuggito alle doppiette dei cacciatori lombardi.

Il progetto di legge autorizza inoltre per le Peppole un prelievo massimo pari a 123.000 esemplari e per i Fringuelli pari a 711.000 capi, effettuabile esclusivamente da parte dei cacciatori autorizzati e in possesso della scheda di monitoraggio. Ciascun cacciatore potrà prelevare un numero massimo di 20 capi al giorno e 100 nell’arco dell’intera stagione per la specie fringuello, 5 capi al giorno e massimo 25 stagionali per la specie peppola. Per gli esemplari appartenenti alla specie storno, si autorizza un prelievo massimo di 249 mila esemplari; di questa specie, sarà possibile cacciare 20 capi al giorno e in ogni caso non più di 100 nell’intero arco stagionale. Sono numeri alquanto impressionanti, da sterminio.
La caccia al fringuello sarà consentita dalla terza decade di settembre al 31 dicembre, la caccia alla peppola, al frosone e alla pispola dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Ci sono due aspetti fondamentali in questa storia. Il primo è ovviamente di carattere ambientale. Non bastano la perdita di ambiente, il suo degrado, i mutamenti climatici, condizioni atmosferiche sempre piu’ estreme, inquinamento: ci si sente ancora in dovere di aumentare la pressione sulle specie animali prendendone a fucilate il maggior numero possibile. Cosi’ come i pescatori a fronte di mari sempre piu’ vuoti reclamano di poter pescare sempre di piu’, piu’ in profondita’, pesci sempre piu’ piccoli, cosi’ i cacciatori premono per poter sparare a sempre piu’ specie, sempre piu’ a lungo, in sempre piu’ posti.
Il secondo tema dovrebbe interessare tutti i cittadini.
Il problema è come sia possibile che a fronte dell’esistenza di norme ben chiare, di sentenze di tutti i livelli, univoche e coerenti, di procedimenti in atto contro l’Italia a livello internazionale, si possa legiferare in direzione del tutto opposta.

Livia Borile
fonte www.abolizionecaccia.it e www.migratoria.it


 

Caccia alle specie protette: ancora una legge regionale di dubbia legittimità.

Il Consiglio Regionale ha approvato il provvedimento che disciplina l'attività venatoria lombarda per la stagione 2009-2010, autorizzando la caccia anche alle specie di volatili denominati Pispola, Prispolone e Frosone, per un numero complessivo massimo di 50 mila esemplari (5 capi giornalieri massimi e 10 stagionali per ciascun cacciatore) per i primi e per un numero complessivo massimo di 32 mila esemplari (5 giornalieri, 10 stagionali) per i secondi e i terzi.

Nonostante i buoni propositi del presidente Formigoni di porre fine all'emanazione di leggi-provvedimento che per anni hanno consentito una caccia illegale dei piccoli uccelli protetti, leggi dichiarate non conformi alle norme comunitarie dalla Corte di Giustizia Europea, la maggioranza del Consiglio Regionale ha approvato ancora una volta una "legge sulla caccia in deroga" di dubbia legittimità.

La Regione Lombardia era già inclusa tra le regioni oggetto della procedura di infrazione n. 2131 del 2006, per riscontrata non conformità alla Direttiva 79/409/CEE, cosiddetta "Direttiva uccelli". In seguito, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 8 giugno 2008 resa su rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia, in una causa tra WWF e LAC contro una delibera del 2003 della Giunta regionale lombarda (che autorizzava l'abbattimento di 360.000 fringuelli e 32.000 peppole, facenti parte di specie protetta), aveva già enunciato il "decalogo" della corretta applicazione della caccia in deroga e censurato l'uso di leggi-provvedimento non conformi alla normativa comunitaria.

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 dicembre 2008 n. 405, ha dichiarato alla fine incostituzionale per illegittimità derivata la legge regionale Lombardia 6 agosto 2007 n. 20 (Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 "Legge-quadro sul prelievo in deroga").

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/Legge157-1992.htm) si autoattribuisce il corretto e integrale recepimento delle Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (art. 4 comma 1).

E l'art. 19-bis, inserito dalla Legge 3 ottobre 2002, n.221 (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE) dispone che "Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge".

Ma tale norma, che affida appunto alle Regioni la disciplina sull'esercizio delle deroghe, è stata recentemente ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 febbraio 2009, n. 1054, che ha deciso per la sua disapplicazione in quanto in contrasto proprio con la richiamata direttiva 79/409/CEE.

I giudici amministrativi hanno affermato, per l'esattezza, l'incoerenza tra la normativa interna, l'art.19 bis cit., e l'art. 9 della direttiva comunitaria, stabilendo che questa, nella previsione di un regime di protezione che include il divieto di prelievo venatorio di talune specie protette, ha carattere di norma immediatamente esecutiva del corrispondente obbligo che grava sugli Stati membri al rispetto dei princìpi e dei divieti contenuti nella direttiva medesima.

In poche parole, la non corretta attuazione del regime derogatorio consentito dalla direttiva pone la normativa interna in conflitto con la norma comunitaria, che prevale e che si può direttamente applicare in quanto sufficientemente dettagliata nelle previsioni. Ne consegue l'illegittimità derivata anche dei provvedimenti amministrativi regionali che hanno autorizzato prelievi in deroga in difformità dalle prescrizioni limitative stabilite dall'art. 9 della direttiva, "valendo, in assenza di una disciplina normativa (nazionale) conforme, il divieto di prelievo venatorio degli uccelli selvatici stabilito dagli artt. 5, 6 , 7 e 8 della direttiva di che trattasi".

Giova ricordare lo scopo principale, di preservare la sopravvivenza degli uccelli selvatici, della direttiva 79/409/CEE, la quale prevede, nei considerando, che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della loro popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e degli equilibri biologici. Tali uccelli appartengono principalmente alle specie migratrici, patrimonio comune, e la loro efficace protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale.

Appare chiaro che la ferma opposizione nei confronti della delibera regionale non si risolve in una opposizione all'attività venatoria tout court, ma in una opposizione ad un atteggiamento che viola apertamente le regole comunitarie. Uno scotto troppo alto da pagare non solo a livello giuridico, ma anche e soprattutto a livello ambientale.

Milano, 18 novembre 2009 Avv.Giovanni Bonomo