La tutela del Paesaggio

Ancora oggi, nell’anno 2010, il paesaggio italiano rischia di essere completamente stravolto da un processo di diffusione insediativa e di scriteriata occupazione di suoli. Il patrimonio di bellezza, fatto di natura e arte, di genio urbanistico e architettonico, della nostra Nazione resta così circondato da un mare di case, capannoni, infrastrutture, edifici senza nessun criterio di rispetto ambientale.

Basti pensare al record mondiale di tre condoni edilizi in vent’anni che vanta il nostro Stato. Occorre una svolta decisa, che rilanci l’Italia a partire dalla tutela e dalla valorizzazione del suo territorio, unico e irriproducibile fattore di competitività rispetto alle sfide sociali ed economiche mondiali.

Intanto iniziamo a informare i nostri membri con una sintesi del ns. associato avv. Giovanni Bonomo sugli aspetti normativi della tutela ambientale e sul concetto di “paesaggio”, tutelato dalla Costituzione (art. 9) insieme al “patrimonio storico e artistico”.

Riportiamo di seguito allo scritto un modello di esposto che ciascuno può utilizzare per denunciare qualche scempio ambientale già in atto.

Italia Meravigliosa


LA TUTELA DEL PAESAGGIO

La tutela e la conservazione del paesaggio, e del patrimonio storico e artistico italiano, trova la sua prima regolamentazione nella legge 1497/39 (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l1497-39.htm) sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, che introdusse lo strumento del Piano Paesistico per regolamentare l’utilizzo delle zone di interesse ambientale, per proteggere le bellezze naturali e per difendere particolari aspetti del paesaggio. A questa legge fece seguito la legge 39/1089 sulla protezione delle cose di interesse artistico e storico (http://www.architoscana.org/Admin/Content_Manager/FileMa/1/Professione/N...).

Nel 1985 l’intera materia è stata riordinata con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1985/lexs_292342.html), la cosiddetta Legge Galasso. Tale normativa ha reso obbligatorio per le Regioni la redazione dei piani
paesistici (prevedendo che in caso di inadempimento regionale è compito dello Stato di redigerli) e ha introdotto l’istituto del vincolo ambientale, in base al quale è vietata
qualsiasi trasformazione dell’assetto del territorio, e qualsiasi opera edilizia, per zone e beni vincolati fino all’adozione dei piani paesistici; vincolo che vige anche dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1986 stabilito per l’elaborazione di detti piani.

Alla legge Galasso, ha poi fatto seguito il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, (http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#Allegato_A), Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

L’ultima legge in tema di tutela ambientale è il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 42 (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/D_lgs_42-2004.pdf), Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il quale è stata ridisciplinata la materia ambientale, prevedendo sanzioni sia amministrative che penali.

I beni ambientali sono definiti come “la testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali e culturali” e il paesaggio come “una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni”. Tra i beni ambientali soggetti a tutela sono ricompresi: le ville, i giardini, i parchi; le bellezze panoramiche; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua;i ghiacciai;i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi;i territori coperti da foreste e boschi, le zone di interesse archeologico; le montagne, la catena alpina, la catena appenninica; i vulcani; le zone di interesse archeologico.

In tali aree è vietata la distruzione e l’alterazione delle bellezze naturali, anche se vi è possibilità di intervento ottenendo una autorizzazione da parte dell’ente a cui è demandata la tutela del vincolo. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici concernenti l’intero territorio regionale.

MODELLO DI ESPOSTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Al Comando della Polizia
Provinciale di xxx

Esposto per violazione della normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali

In località xxx del Comune di xxx sono in corso dei lavori di xxx (descrivere dettagliatamente la natura dei lavori, la finalità degli stessi e le conseguenze sul territorio; precisare possibilmente la data di inizio dei lavori, lo stato di attiva operatività e ogni altro elemento utile).

L’area in questione è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, in quanto trattasi di xxx (specificare con esattezza la natura del territorio ai fini della classificazione come area protetta da vincolo).

I predetti lavori, i quali comportano un’alterazione sostanziale e definitiva dell’assetto paesaggistico-ambientale nonché urbanistico-territoriale della zona, risultano eseguiti senza nulla osta regionale e senza concessione urbanistico-edilizia del Comune.

(ricordatevi che la sopra detta affermazione richiede un preventivo accesso agli atti
presso l’amministrazione competente, al fine di verificare le predette irregolarità).

Si comunica quanto sopra per gli accertamenti del caso onde verificare la sussistenza dei reati ascrivibili alla suddetta condotta. Si allegano fotografie dell’area interessata ai lavori

In attesa di una risposta con cortese urgenza porgiamo i nostri distinti saluti.

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